Ho 24 anni, un contratto a progetto e uno di affitto.
Mi dicono di sentirmi fortunata, perché mi sono laureata da poco e avere un lavoro, in qualsiasi forma e a qualsiasi condizione, è una conquista. E poi c’è crisi. C’è grossa crisi. Eppure, una delle poche cose che avevo capito al corso di microecoGnomia, era l’ equazione di Mincer: “investire in istruzione oggi, avrà un rendimento marginale apprezzabile domani” ripeteva la Prof. , forse mi sbagliavo io,forse quel domani non è ancora arrivato e oggi c’è la famigerata gavetta, forse Mincer non aveva considerato la variabile crisi. Forse.
Il primo passo è stato lo stage, non pagato, alla Rappresentanza italiana all’UE. Lavorare per l’interesse nazionale non ha prezzo. Appunto. (Non ho mai capito, poi come mai dopo l’abolizione della diaria i funzionari abbiano smesso di venire a Bruxelles).
Poi, arriva il primo colloquio e il co.co.pro. come benvenuto nel mercato del lavoro.
D’altro canto posso stare tranquilla, credo, vivo in “una Repubblica fondata sul lavoro” (art.1 della Costituzione) in cui “ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società” (comma 2, art.4 della Costituzione). E poi c’è l’intero TITOLO III a dimostrare che anche i “Padri fondatori” consideravano il lavoro meritorio di tutela.
Colpo di scena. Il 9 novembre del 2010 sulla Gazzetta Ufficiale n.262 è stata pubblicata la legge delega n. 183/2010. Il c.d. collegato lavoro. Certo le testate nazionali erano impegnate su temi più importanti, si era, infatti, in pieno bunga bunga time, e da destra a sinistra nessuno ha pensato che potesse essere interessante un confronto su un testo che disciplina lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro.
Chi mai potrebbe essere interessato ad esempio all’art. 31 della nuova legge che modifica le diposizioni del codice di procedura civile in materia di conciliazione e arbitrato? Il Presidente della Repubblica, Napolitano, ad esempio, che già il 31 marzo scorso ha motivato il rinvio alle Camere del testo, facendo riferimento al “principio di volontarietà dell’arbitrato” e alla “necessità di tutelare adeguatamente il contraente debole”, non sufficientemente garantiti dal disegno di legge. Il Presidente ha scritto che “ non è possibile acconsentire alla formulazione del comma 9 art.31 ddl lavoro, secondo cui, la decisione di devolvere ad arbitri la definizione di eventuali controversie può essere assunta non solo in costanza di rapporto allorché insorga la controversia, ma anche nel momento della stipulazione del contratto, attraverso l’inserimento di apposita clausola compromissoria: la fase della costituzione del rapporto è infatti il momento nel quale massima è la condizione di debolezza della parte che offre la prestazione di lavoro”.Così come inaccettabile è anche il comma 5 dello stesso articolo, che prevede il ricorso all’arbitrato secondo equità. Dal Quirinale si è sostenuto che : “Nell’arbitrato di equità la controversia può essere risolta in deroga alle disposizioni di legge: si incide in tal modo sulla stessa disciplina sostanziale del rapporto di lavoro, rendendola estremamente flessibile anche al livello del rapporto individuale.Né può costituire garanzia sufficiente il generico richiamo del rispetto dei principi generali dell’ordinamento, che non appare come tale idoneo a ricomprendere tutte le ipotesi di diritti indisponibili, al di là di quelli costituzionalmente garantiti; e comunque un aspetto così delicato non può essere affidato a contrastanti orientamenti dottrinali e giurisprudenziali, suscettibili di alimentare contenziosi che la legge si propone invece di evitare”.
Il testo è diventato legge il 24 novembre del 2010. All’art.31 prevede la possibilità di inserire una clausola compromissoria in un contratto individuale, con la quale le parti si impegnano a ricorrere all’arbitrato. In sostanza, dimenticando i dettami della Costituzione, in particolare artt. 24 e 25, si rinuncia alla possibilità di ricorrere all’autorità giudiziaria.
Altra novità rilevante è il decadimento dell’obbligatorietà del tentativo di conciliazione, divenuto ora facoltativo, come stabilito dall’art.31 comma1.
Dunque, l’unico effetto sortito dal monito del Quirinale si ritrova nella possibilità per le parti di chiedere alla Commissione arbitrale di agire non esclusivamente secondo equità, potenzialmente in deroga alle disposizioni di legge, ma anche nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento e degli obblighi comunitari. Magra consolazione, insomma. Fortunatamente, sono esclusi i casi di licenziamento, penso. Ecco però l’articolo successivo.
Sventato l’attentato all’architettura del diritto del lavoro, infatti, si minano le già limitate garanzie ai lavoratori precari.
L’articolo 32, infatti, prevede un termine di decadenza per impugnare il licenziamento: 60 giorni. L’impugnazione è inefficace se non seguita, nei successivi 270 gg., dal deposito della causa presso il tribunale. Per i lavoratori a tempo determinato il termine si computa a decorrere dalla scadenza del contratto.
Se non bastasse, anche nel caso in cui si stabilisse l’illegittimità della fine del contratto, al lavoratore potrà essere corrisposto da un minimo di 2,5 ad un massimo di 12 mensilità, indipendentemente dall’entità del danno effettivo.
Molti sono i dubbi sulla costituzionalità del testo approvato.
Poche le perplessità sugli effetti che le disposizioni avranno sulle condizioni dei lavoratori.
Per inconsapevolezza, spero. Sono convinta, infatti, che gli ideatori ed i relatori del testo normativo non hanno idea alcuna di cosa possa significare essere un “precario”.
Un contratto a tempo determinato innesca un meccanismo vorticoso per cui si lavora, spesso senza orari e malpagati, con la possibilità, millantata o realistica, di una riconferma. La perversione che si crea è tale per cui ogni giorno si sente la necessità di dimostrare di avere il diritto di lavorare, con una perenne ansia da prestazione e l’idea che in fondo si è anche fortunati, perché si ha un lavoro e fuori c’è un esercito di disperati disoccupati pronti a prendere il nostro posto, senza condizioni, rendendo difficile qualsiasi forma di solidarietà. Inizia così il gioco al ribasso. Si arriva a credere che prendere un pomeriggio possa essere un rischio e anche un’ora di libertà, in una giornata lavorativa 9.30-20.00 possa essere fatale, perché la flessibilità del lavoro è anche questo. Una condizione che riguarda tutti gli aspetti della vita di una persona. Fuori e dentro dal lavoro. Presente e futuro. Una vita a scadenza. Sospesa. Con nessuna possibilità di progettare, neanche il futuro più immediato. Con le conseguenze del caso: dai dubbi sulle proprie capacità all’ impossibilità di relazioni interpersonali stabili, passando per le limitazioni, reali e conseguenti, della propria autonomia.
Tutto questo forse viene ignorato, così come il limbo in cui ci si trova dopo la scadenza di un contratto a termine, tra l’illusione di un rinnovo e il desiderio di riscatto. Sì, di ignoranza si tratta perché le norme di cui ci dice sopra, in estrema sintesi,stabiliscono che anche i diritti sono a scadenza.
Per questo, leggere e capire il testo del collegato lavoro indispettisce.
Ho 24 anni, un contratto a progetto e una laurea all’Università (pubblica) e studiando avevo inteso che l’intenzione dell’art.1 della Costituzione era non lasciare il lavoro alla mercé dei detentori del potere economico, già in posizione contrattuale forte. Sarà stata un'interpretazione falsata.
La mia contrarietà alla precarietà, e non già alla flessibilità, nasce dall’amore verso la Costituzione che fa del lavoro un valore fondante della nostra Repubblica, riconoscendo e tutelandolo in tutte le sue forme ed applicazioni (art.35) e imponendo alle forze economiche, politiche e sociali di creare le condizioni ottimali di occupazione (art.4). Sono queste?
Io credo proprio di no.
E credo che la difesa del diritto al lavoro non sia dietrologia, anzi nasca dal desiderio di non tornare indietro, minando il passato e compromettendo il futuro.
Miss E.